Nullità parziale del mutuo per indeterminatezza clausole cambio eur/franco svizzero e ammortamento alla francese – Tribunale di La Spezia del 20/12/2021
Nel testo si legge che ” …Il Consulente rilevava, infatti, che nel documento di sintesi non viene indicata la modalità di applicazione dei conguagli né per quel che concerne i tassi di interesse né per quel che concerne i tassi di cambio: in particolare non viene indicato nel documento la modalità di rilevazione dei tassi di cambio periodali alla quale fare riferimento; in sostanza 3 le operazioni di conguaglio finanziario e valutario, pur essendo menzionate nel testo contrattuale, non risultano “determinate specificamente per modalità di applicazione e criteri di calcolo”: in particolare manca del tutto “la determinazione del meccanismo di conversione della valuta”; anche il documento di sintesi (privo, peraltro, di indicazioni circa il tipo di mutuo contratto) omette di riportare la modalità di rilevazione del tasso di cambio periodale e il metodo di applicazione e il criterio di calcolo dei conguagli di indicizzazione finanziaria e valutaria; mancano i dettagli e le spiegazioni necessari per predeterminare le operazioni da svolgere per calcolare i conguagli…
è necessario che il tasso di interesse sia desumibile dal contratto senza alcun margine di incertezza o discrezionalità in capo al mutuante7; qualora (come nel caso di specie) il tasso venga individuato per relationem, sarà necessario che il rinvio sia stato effettuato a dati conoscibili a priori e che le operazioni per eseguire il calcolo matematico siano esplicitate con esattezza nel contratto. Pertanto, stanti le plurime incertezze evidenziate dal Consulente -sopra compendiate- deve ritenersi che le clausole contrattuali (art. 4 e art- 7) aventi a oggetto i tassi di interesse da applicare siano affette da nullità ex art. 1418 c.c., per indeterminatezza dell’oggetto delle medesime, derivante dalla violazione dell’art. 117 T.U.B.
Il Tribunale della Spezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
– dichiara la nullità parziale del contratto di cui in motivazione relativamente alle pattuizioni in punto di quantificazione degli interessi, per violazione dell’art. 117 T.U.B. e, per l’effetto:
– dispone che il piano di ammortamento prosegua tenuto conto del tasso sostitutivo dei BOT alla data della stipula del contratto;…”