Nell’elaborato si legge che “… gli attori sostengono che il mutuo sia stato stipulato per estinguere passività illegittime derivate da clausole contrattuali nulle …”
Gli attori “… chiedono di annullare il mutuo fondiario per nullità del collegamento negoziale con debiti bancari derivanti da clausole illegittime …”
In merito alla nullità del mutuo fondiario “… è stata accertata la mancanza di causa concreta, essendo il mutuo finalizzato al ripianamento di passività inesistenti …”
Si legge infatti che “…Parte attrice ha asserito altresì la sussistenza di un collegamento negoziale tra il mutuo fondiario, posto in essere dalle persone fisiche, e le passività pregresse facenti capo alle due società, entrambe espressione del centro di interessi riferiti ai primi, derivanti da rapporti bancari viziati (per illegittime appostazioni indebite), dimettendo a supporto di ciò tanto il contratto di mutuo di credito fondiario (vd. all. 9, atto di citazione), quanto le contabili del conto n. 39177,41 intestato ai signori Iori-Gallani attestanti l’accredito del finanziamento da parte della Banca e i due bonifici erogati in favore delle due società effettuati alla medesima data del rogito notarile (vd. all.10, atto di citazione), di cui i signori Gallani e Iori erano gli unici due soci, il che è indubbiamente sintomatico del predetto collegamento negoziale…”.
Il Tribunale accettava la critica e stabiliva quindi la nullità del contratto.