Nullità del contratto in assenza di forma scritta – Tribunale di Roma sentenza n. 3172 del 28 febbraio 2022 Est. Goggi
Nel testo si legge che “…È nullo per assenza della forma scritta ad substantiam il contratto bancario eccepito come inesistente dall’attore correntista – Nei contratti bancari validamente stipulati in forma non scritta prima della legge sulla trasparenza, in caso di assenza della obbligatoria convenzione scritta del tasso ultralegale, il rapporto va ricostruito con applicazione del tasso legale fino all’entrata in vigore della Legge sulla trasparenza e con applicazione dei tassi sostitutivi BOT nel periodo successivo…”.
Tribunale-di-Roma-sentenza-n.-3172-del-28-febbraio-2022-Est.-Goggi
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