Nullità dei contratti di mutuo BHW – Tribunale di Milano del 25/1/22
Il Tribunale di Milano riconosce numerosi problemi nel contratto di risparmio edilizio a tale proposito si legge che “…come sopra rilevato, nonostante la girandola di qualificazioni della posizione soggettiva in termini di diritto o di facoltà, il mutuatario ha già accettato l’assegnazione del contratto e quindi l’imputazione della somma risparmiata ad ammortamento, di modo che quell’accantonamento non è nient’altro che un ammortamento, con imputazione però ritardata di ben 15 anni.
Da ciò deriva che la banca, pur accantonando quote di ammortamento e garantendosi così il rimborso, non ammortizza il mutuo e continua per anni ad incassare interessi ben maggiori rispetto a quelli cui avrebbe diritto in caso di ammortamento.
La combinazione delle previsioni contenute negli artt. 5 e 6 del contratto di mutuo comporta una distorsione della causa di tale contratto, in primo luogo perché per 15 anni non viene riconosciuta la restituzione del capitale e poi perché per lo stesso periodo il mutuatario paga interessi elevati calcolati su un capitale in realtà non più esistente…
La formale qualificazione in termini di rate di risparmio è decettiva e non consente, al mutuatario, almeno a prima lettura, di rendersi conto che egli in realtà paga un ammortamento che non viene contabilizzato. Palese poi è la violazione del canone legale di chiarezza e comprensibilità per le clausole scritte proposte al consumatore, ai sensi dell’art. 35, d.lgs. 206/2005. A ciò si deve aggiungere la già evidenziata indeterminatezza dell’individuazione del momentodell’assegnazione, che sembra rimessa alla volontà della banca, la quale potrebbe determinare una cifra di valutazione diversa da 33 o posticipare l’assegnazione per l’insufficienza dei fondi. Tale incertezza comporta a sua volta incertezza circa la durata del mutuo immediato e quindi relativamente al periodo di pagamento delle rate imputate a soli interessi e di applicazione del tasso più alto.
La clausola in esame, quindi, è caratterizzata da una causa illecita, da un linguaggio ingannevole, da una sproporzione tra le obbligazioni delle parti, da irragionevolezza circa la misura degli interessi e da indeterminatezza circa il momento dell’assegnazione.
Alla luce di ciò, non si ravvisa alcun interesse meritevole di tutela giuridica nella clausola che prevede il pagamento di una somma mensile qualificata come rata di risparmio, per tutto il periodo indefinito fino all’assegnazione…
quando a tale forma, c.d. pura, si aggiunge la stipula e l’erogazione del mutuo immediato, per il medesimo importo, la finalità di agevolare l’accesso al credito viene meno, dal momento che il mutuo viene subito concesso, e il risultato finale è quello di far pagare al mutuatario maggiori interessi per un lungo periodo di preammortamento, senza certezze circa la sua durata, stipulando un contratto con clausole poco chiare e poco comprensibili.
Peraltro la previsione del versamento delle rate di risparmio è quella che caratterizza tutta l’operazione ed è connessa con la clausola che definisce l’assegnazione e quindi la durata di quei versamenti. Pertanto è verosimile ritenere che senza quelle clausole la banca non avrebbe concluso i contratti oggetto di causa.
Pertanto, ai sensi dell’art. 1322 c.c., deve essere dichiarata la nullità della clausola che prevede il versamento di somme mensili non imputate ad ammortamento ma qualificate come rate di risparmio, in connessione con la clausola che determina l’assegnazione e quindi la durata di tali versamenti, nonché ai sensi dell’art. 1419 c.c. la nullità dei due contratti di mutuo, sopra specificati…”