Nell’elaborato si legge che “… per altro verso, a fronte della rimarcata omessa specificazione nel testo dell’accordo contrattuale (e nella documentazione ad essa allegata) del regime finanziario adottato, alla sostituzione dell’interesse al saggio legale non può che procedersi secondo il regime della capitalizzazione semplice, l’unico regime conforme al dettato dell’art. 821 comma 3 c.c, per quanto in precedenza chiarito; disposizione che, come già rimarcato, lo presuppone come modello legale tipico di calcolo degli interessi e che, in combinazione con l’art. 1283 c.c. e con l’art. 1284, comma 1, primo inciso c.c., integra la disciplina imperativa in materia…”
“… in definitiva, se si intende valutare l’effettivo costo globale del prestito (in conformità alla funzione propria del TEG previsto dall’art. 644 comma 4 c.p.), occorre necessariamente considerare anche il costo rappresentato dall’anatocismo di tipo genetico; se cosi non fosse, l’aliquota del tasso reale calcolata con il principio di equità del regime composto senza tener conto del costo dell’anatocismo di tipo genetico non rappresenterebbe più una misura globale del costo di finanziamento, in quanto non considererebbe tutti i costi collegati all’operazione, in contrasto con la voluntas legis …”
Per tali motivi il Tribunale “… accoglie la domanda avanzata dall’attrice conto il convenuto, dichiara la nullità degli art. 1 e 10 del contratto di mutuo …”
Nullità contratto di mutuo – Tribunale di Massa (Presidente Massimo Ginesi) 13/02/2024