Nell’elaborato si legge che “… la disputa iniziò nel 2008 quando la Banca erogò un mutuo di 280.000 euro, garantito da ipoteca, che non fu mai restituito. Nel 2016 iniziò l’esecuzione forzata nei confronti del debitore e dei suoi garanti …”
Col primo motivo d’appello “… i ricorrenti lamentano che in primo grado il Tribunale accolse l’opposizione ritenendo che il contratto di mutuo fosse nullo ex art. 39 d. lgs. 385/93 e che non si potesse convertire in un mutuo ordinario …”
“… pertanto, il capo di sentenza avente ad oggetto il giudizio di nullità del contratto per violazione dell’art. 38 TUB non fu impugnato: di conseguenza, la Corte d’appello non avrebbe potuto riformare la relativa statuizione, me giudicare il mutuo affetto da nullità parziale invece che totale…”
In relazione al secondo motivo d’appello “… che non viene in rilievo ai fini dello scrutinio del presente motivo di ricorso, investe la regolazione delle spese di lite …”
La Corte “… accoglie il primo motivo di ricorso principale e dichiara assorbito il secondo; perciò, cassa la sentenza …”