Nell’ elaborato si legge che “… con il primo motivo di appello principale, la banca appellante ha censurato la sentenza di primo grado, nella parte in cui, pur disattendendo la domanda di ripetizione di indebito, sul presupposto che il conto corrente fosse ancora aperto al momento della proposizione della domanda stessa …”
Riguardo al primo appello incidentale, gli appellanti “… hanno impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice aveva dichiarato inammissibile la domanda di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte in relazione al conto corrente, sull’erroneo presupposto che lo stesso fosse ancora aperto …”
Con il secondo motivo d’appello “… la banca appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto maturata la prescrizione estintiva delle rimesse solutorie effettuate prima del 22/10/2005, e cioè prima del decennio antecedente alla notifica dell’atto di citazione, avvenuta il 22/10/2005 prendendo in considerazione solo quelle relative al conto corrente, e non anche quelle relative al conto anticipi …”
In merito al secondo motivo di appello incidentale “… l’esistenza di un’apertura di credito spiega incidenza sul decorso della prescrizione delle singole rimesse, determinando che esse, a seconda dei casi, possano qualificarsi meramente ripristinatorie della provvista o solutorie …”
Il Tribunale “… rigetta l’appello principale, accoglie il primo e il secondo motivo di appello incidentale, rigetta la domanda di risarcimento danni …”