Nell’elaborato si legge che “… la parte ricorrente denunciava l’omessa pronuncia, da parte della corte territoriale, sulla eccepita indeterminatezza dei tassi e dei costi periodici pattuiti in ragione del parametro di indicizzazione Euribor …”
“…. La doglianza involge un profilo di nullità del contratto rilevabile d’ufficio anche dal giudice d’appello, cui era stato rimesso il compito di accertare l’eventuale esistenza di un’intesa illecita restrittiva della concorrenza diretta alla manipolazione dei tassi …”
La corte “… accoglie il motivo di ricorso , cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia …”