Tribunale di Venezia del 13/4/2022 su nullità del contratto derivato
“… I contratti conclusi nel 2005 e nel 2006 dal Comune di non sono conformi alla normativa che, nei soli casi espressamente contemplati e sulla base di una interpretazione restrittiva delle disposizioni dettate in materia, consentiva, allora, la conclusione da parte degli enti locali di determinati derivati unicamente con finalità di copertura…Ritiene questo giudice di condividere le conclusioni cui sono pervenuti i c.t.u., in quanto il derivato concluso dall’attore nel 2006 non era conforme al Dm 389/03 così come interpretato nella circolare del 27/5/2004 dove si legge “è implicita nell’acquisto del collar acquisto di un Cap e la contestuale vendita di un Floor consentita unicamente al fine di finanziare la protezione dal rialzo dei tassi di interesse fornita dall’acquisto del cap..:”
…In secondo luogo, il contratto concluso nel 2005 dal Comune di deve considerarsi nullo anche perché non specificatamente approvato con delibera consiliare… nel caso in esame con deliberazione numero 105 del 21/12/2005 il consiglio comunale ha autorizzato le operazioni… Tuttavia detta delibera non risulta sufficientemente specifica in ordine alle caratteristiche dell’operazione… A ciò si aggiunge che il contratto è finalizzato con la banca differisce leggermente come condizioni rispetto a quello presentato nell’allegato a della delibera del consiglio comunale…”.