Mutuo fondiario: nullità della clausola interessi per indeterminatezza e rideterminazione del dovuto – Tribunale di Milano, marzo 2026 Il Tribunale accerta che “la clausola di indicizzazione del tasso di interesse non delimita con precisione i criteri di rilevazione” e quindi è nulla per indeterminatezza. Esclude la nullità del mutuo di scopo, chiarendo che “è insufficiente la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato”. Respinge anche la tesi di “concessione abusiva di credito” per carenza di prova dello stato di crisi del debitore. Non accoglie le eccezioni dei fideiussori, ritenendo l’obbligazione “non futura” e quindi inapplicabile l’art....
Egregio collega,
Il testo integrale delle decisioni e l’archivio completo sono accessibili tramite il servizio di aggiornamento dell' Osservatorio giurisprudenziale di diritto bancario curato dallo Studio Cappuccio



