Con il primo motivo di ricorso si denuncia “… inidoneità dell’avviso generale di cessione del credito per agire contro il singolo debitore. La società ricorrente contesta la parte in cui ritiene sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’intervenuta cessione di un blocco di crediti senza la specifica individuazione del rapporto oggetto di contestazione pur in presenza di specifica contestazione sul punto …”
In diritto va dato seguito ai principi affermati da questa Corte “… in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n.385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l’esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale …”
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia “… il contratto di mutuo condizionato non vale come titolo esecutivo. La società ricorrente contesta la parte in cui ritiene che il contratto di mutuo costituisca valido titolo per l’esecuzione forzata nonostante che la somma mutuata sia stata trattenuta dalla stessa banca in un deposito infruttifero sino alla costituzione di idonea garanzia ipotecaria …”
“… non poteva essere sufficiente verificare se fosse stato stipulato tra le parti un valido contratto di mutuo, ma sarebbe stato necessario tener conto di tutte le ulteriori pattuizione negoziali …”
Con il terzo motivo di ricorso si denuncia “… nullità della clausola del contratto di mutuo relativa al tasso Euribor per il periodo 2005 – 2008. La società ricorrente contesta la parte in cui ritiene che la Decisione della Commissione Europea. Del 04.12.2013 non incida in alcun modo nel contratto in lite anche alla luce del fatto che i destinatari delle norme eventualmente violate sono esclusivamente gli imprenditori commerciali e non i singoli utenti …”
“… il motivo di ricorso in esame non contiene adeguate censure, con riguardo alla situazione, contenuta nella sentenza impugnata, di inammissibilità del motivo di appello relativo alla cd. clausola Euribor sul tasso degli interessi …”
Riguardo alla validità della cd. clausola Euribor “… la decisione contenuta nella sentenza impugnata sia di carattere meramente processuale e che, con esame sia stato semplicemente dichiarato inammissibile il motivo gravame avverso la decisione di primo grado che aveva accertato la validità di tale clausola …”
In merito alla prima questione, la Corte ritiene che “… la risposta non possa essere affermativa in termini assoluti: e che, in tal senso, non sia possibile condividere le premesse da cui parte la già richiamata Cass. N. 34889 del 2023 in ordine al tasso stabilito per i contratti di leasing …”
La Corte “… rigetta il primo motivo del ricorso, dichiara inammissibile il terzo, accoglie il secondo motivo e cassa la sentenza …”