Corte Appello di Milano dell’ aprile 2021
In seguito ad una opposizione avvenuta dopo un giudizio espresso da un arbitro nominato dalle parti la Corte d’Appello di Milano statuiva che “…
il giudizio di meritevolezza ex art 1322 cc costituisce, nei procedimenti ove taluna delle parti chiede accertarsi la nullità di un contratto atipico, un prius logico-giuridico rispetto all’esame della validità dell’operazione contrattuale, posto che il contratto immeritevole di tutela non è idoneo a vincolare le parti medesime. Tale accertamento rientra nei poteri d’ufficio del giudice chiamato a decidere sulla validità del contratto…”