Interessante sentenza del Tribunale di Spoleto del 29/6/2023 dove si legge che “ …L’omessa indicazione del mark to market, parimenti invocata dall’attore quale causa di nullità del contratto, non incide sulla determinabilità dell’oggetto del negozio: tale valore non fa parte dell’oggetto del contratto e, d’altro canto, lo stesso non é inserito dalla Suprema Corte (v. Cass. 5.U. n. 8770/20) tra gli elementi essenziali di un interest rate swap; il mark to market non esprime affatto un valore concreto ed attuale, ma esclusivamente una proiezione finanziaria basata sul valore teorico di mercato in caso di risoluzione anticipata; (…)