I ricorrenti denunciano “…, per aver la sentenza impugnata ritenuto valida la clausola (n. 4) del contratto di finanziamento che, nel determinare il tasso degli interessi corrispettivi, faceva espresso riferimento al parametro dell’Euribor, benché la Commissione dell’Unione Europea, con decisione del 4 dicembre 2013 aveva accertato la sua illecita alterazione per il periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008 …”
Ai fini dell’accertamento della validità delle clausole contrattuali “… occorre stabilire:
Con riferimento al primo aspetto “… la dichiarazione di nullità di un contratto concluso a valle di un’intesa restrittiva della concorrenza presuppone che lo stesso costituisca «applicazione» dell’illecita medesima e, dunque, che almeno uno dei contraenti sia a conoscenza dell’esistenza di quella determinata intesa con un determinato oggetto e un determinato scopo e intenda avvalersi del risultato oggettivo della stessa …”
“… tali contratti non possono considerarsi a valle rispetto all’intesa illecita, tantomeno nell’ipotesi in cui il mutuante sia estraneo all’intesa anticoncorrenziale, non costituendone lo sbocco, né risultando essenziali a realizzarne e ad attuarne gli effetti …”
La corte “… dispone la trasmissione degli atti alla Prima Presidente affinché valuti l’opportunità di assegnare la causa alle Sezione Unite …”
Manipolazione Tasso Euribor – Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile 18/06/2024