In caso di mancata vendita del bene oggetto di leasing, a seguito della risoluzione del rapporto contrattuale, il Giudice rileva che “…all’esito della redistribuzione (…) si può pervenire ritenendo che la lacuna contrattuale derivante dalla mancata vendita del bene sia regolata dall’art. 1381 c.c., sia pure in via analogica. L’art. 1381 c.c. vincola chi promette il fatto del terzo a un’indennità qualora, nonostante vi sia stato un adoperarsi diligente a opera del promittente, il terzo abbia rifiutato di impegnarsi. Ora, si potrebbe ritenere che il concedente, vincolandosi a mettere il bene in vendita, abbia in fondo promesso il fatto di un terzo, i.e. il potenziale acquirente. Sicché avendo adempiuto al suo obbligo di messa in vendita, senza però ottenere il fatto del terzo (…) dovrebbe pagare un’indennità…”
Tuttavia, tale indennità “…è pacificamente ritenuta una prestazione pecuniaria di ammontare inferiore al risarcimento del danno (…) ciò si traduce allora una compartecipazione al rischio di mancata vendita anche in capo all’utilizzatore, nella misura in cui l’indennità si differenzia dal pieno valore di mercato del bene…”
Inoltre, afferma che “…la tesi basata sulla condivisione del rischio ex art. 1381 c.c., se pure rende partecipe l’utilizzatore dell’esito della mancata vendita del bene, finisce tuttavia da un punto di vista sistematico per consentire un arricchimento ingiustificato in capo al concedente…”
Tribunale di Milano, Sezione Sesta Civile, 27 febbraio 2024 (Giudice Dott. C. Tranquillo).