Mancata reciprocità con tasso creditore a zero – Tribunale di Cremona
Nell’ elaborato si legge che “… Il Cicr con la delibera del 9/2/2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 43 del 22/2/2000 ha previsto che gli interessi possono produrre a loro volta interessi secondo certe modalità e criteri, ossia sulla base di tassi e con le periodicità contrattualmente stabilita, ferma restando la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Ha altresì prescritto che i contratti indichino la periodicità di capitalizzazione degli interessi, il tasso applicato e, ove sia prevista una caratterizzazione infrannuale, il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione, e sancendo altresì che le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificatamente approvate per iscritto… In merito al rispetto della condizione di reciprocità, ritiene il sottoscritto giudice che questo requisito sia da valutare dal punto di vista sostanziale. Sotto questo profilo, si ritiene che la reciprocità del computo degli interessi sia esclusa nei casi in cui siano pattuiti in favore del correntista, come nella specie, tassi pari sostanzialmente a zero (tanto è vero che anche il tasso effettivo, ossia derivante da una capitalizzazione, non muta). Di fatto, la pari periodicità a tassi di valore nullo equivale a nessuna reciprocità, dunque avviare l’applicazione concreta della ratio sottostante alla norma”