La corte rileva che “…dall’omessa iscrizione nell’albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l’autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici…”
Cassazione civile, 18 marzo 2024, n. 23787, Pres. Travaglino, Rel. Fanticini.