Mancata cessione senza adeguata pubblicità – Tribunale di Milano RG 23710/2021 ( pres. Sergio Rossetti – rel. Luca Giani – Grippo)

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Mancata cessione senza adeguata pubblicità – Tribunale di Milano RG 23710/2021 ( pres. Sergio Rossetti – rel. Luca Giani – Grippo)

Mancata cessione senza adeguata pubblicità – Tribunale di Milano RG 23710/2021 ( pres. Sergio Rossetti – rel. Luca Giani – Rosa Grippo)

 

Mancata cessione senza adeguata pubblicità – questo è il contenuto del Tribunale di Milano RG 23710/2021 ( pres. Rossetti – rel. Luca Giani – Rosa Grippo).  Nella sentenza si legge che “…E* pur vero che, in ossequio a quanto più sopra esposto, il rilievo in ordine al mancato rispetto delle prescrizioni pubblicitarie non impedisce di ritenere concluso il contratto di cessione e, quindi, di considerare *SPV la titolare del credito identificato dalla linea SF, se tale cessione viene adeguatamente provata aliunde, nel rispetto delle regole generali in materia di onus probandi.

Occorre constatare, tuttavia, che la documentazione prodotta da parte ricorrente anche in sede di opposizione (e financo nel successivo termine assegnato dal G.R. nell’ esperire un tentativo bonario di componimento della vertenza) è insufficiente a tale fine.

Si consideri, infatti, che ciò che parte ricorrente definisce come “estratto del contratto di cessione 1/6/2020 (Cfr. doc. 14 fasc. ricorrente), in realtà consiste in una mera proposta contrattuale proveniente da SPV la quale, peraltro, richiede una forma specifica per l’accettazione.

Ne discende che, in assenza di una accettazione conforme a quanto previsto dalla proposta, contratto di cessione non si può considerare concluso, ai sensi dell’art. 1326 comma 4 c.c.

Inoltre, non può essere attribuito alcun valore probatorio alle dichiarazioni del 10.03.2021 e del 12.03.2021 provenienti della Banca So (Cfr. doc. 12 c doc. 13 fasc. ricorrente) con le quali viene confermata l’avvenuta cessione della linea di credito di SF, in quanto trattasi di documenti di formazione unilaterale, di epoca successiva e privi di sottoscrizione autenticata, che non permettono di verificare la veridicità di quanto asserito e, quindi, non opponibili al Fallimento…”.

 

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Dott. Giuseppe Cappuccio
Dott. Giuseppe Cappuccio
Commercialista specializzato in contenzioso bancario e iscritto all'Ordine di Roma a partire dal 2012. Collaboro con importanti istituti di credito e studi legali, con il Tribunale civile e penale di Roma, numerosi privati e aziende.