Nell’elaborato si legge che “… gli appellanti lamentano erronea inversione dell’onere della prova, in quanto sarebbe stato onere della Banca ricorrente produrre la valida pattuizione del contratto …”
“… né la mancanza dei contratti può essere supplita dalla produzione integrale dei relativi estratti conto …”
Riguardo la mancata produzione tout court del contratto “… importa l’obbligo della Banca di restituire al correntista tutte le somme addebitate a titolo di interessi, essendo il contratto insanabilmente nullo …”
Secondo ex art.117 T.U.B. “… qualora la Banca non fornisca prova del credito vantato con il contratto di apertura del conto corrente, il decreto ingiuntivo va senz’altro revocato …”
Il Tribunale “… revoca il decreto ingiuntivo e rimette in istruttoria il giudizio …”