L? attore ( cliente privato ) conveniva in giudizio il convenuto (la banca). Nell’ elaborato si legge che “… È condivisibile che dal c.t.u. sia diversi numeri completamente differenti rispetto a quanto dedotto in pretesa monitoria avanzata dall’opposto e che dalle medesime risultanze sarebbe addirittura emerso un credito nei confronti della parte opponente… peraltro B è un difetto di documentazione anche ulteriore riconducibile alla parte opposta ossia difetta la prova della comunicazione di revoca dell’affidamento. Infatti nel corso dell’esecuzione di un rapporto di apertura di credito bancario a tempo indeterminato, risulterebbe legittimo l’esercizio del diritto di recesso… Purché anticipato dalla comunicazione al cliente di un congruo preavviso, che nel caso di specie si asserisce essere stato inviato ma manca la prova della ricezione”.
La banca per me non c’è condannata perdita temeraria in quanto “… Nell’evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione, come nel caso di specie e come evidenziato in maniera chiara ed inequivocabile dalle risultanze istruttorie…“.