La corte sancisce che “…diversamente dal giudice di prime cure, che ha qualificato il contratto de quo quale contratto autonomo di garanzia, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha ritenuto il contratto rientrare pienamente nel tipo codicistico della fideiussione. Orbene, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio affermato da questa Corte in ordine alla piena applicabilità dell’art. 1956 cod. civ. in relazione a contratti di locazione o anche di leasing, individuando nel comportamento della (società di leasing) consistito nell’avere consentito alla (società locataria) di rendersi inadempiente nel corso di diversi anni al pagamento di oltre cinquanta canoni di locazione (…), senza avvertire in alcun modo (la società garante), i presupposti per l’applicazione dell’art. 1956 cod. civ…”
Cassazione civile, 30 ottobre 2023, n. 30110, Pres. Scarano, Rel. Valle