Nell’elaborato si legge che “…l’attrice chiede che sia dichiarata l’invalidità e/o nullità anche parziale dei contratti di finanziamento e la condanna al pagamento quale rimborso a titolo di oneri corrisposti anticipatamente, ma non maturati, né goduti a seguito dell’anticipata estinzione dei contratti di finanziamento …”
“… in relazione all’art 125 T.U.B. il Governatore della Banca d’Italia aveva precisato che, in caso di estinzione anticipata del mutuo, qualora tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, l’intermediario fosse tenuto a restituire la relativa quota non maturata …”
Il Tribunale “… dichiara la nullità della clausola prevista nel contratto di mutuo …”