Si legge infatti che “…La clausola contrattuale con la quale la banca ha escluso il diritto del mutuatario ad ottenere il rimborso dei costi sostenuti in ragione della natura upfront dei medesimi è nulla in quanto contrastante con l’art. 125 series comma 1 TUB trattandosi di norma derogabile solo in senso più favorevole al cliente ai sensi dell’ art. 127 co. 1… in conclusione in accoglimento del terzo motivo la convenuta deve essere condannata a restituire a parte appellante la somma di euro 6.043,75…”