Nell’elaborato si legge che “… l’opposizione è stata promossa contro un decreto ingiuntivo riguardante la legittimità e la validità di un credito ceduto …”
Riguardo la carenza di legittimazione “… il debitore ha contestato che la parte convenuta non avesse fornito sufficienti prove documentali per dimostrare la legittimità della cessione del credito dalle società precedenti …”
“… il Tribunale ha sottolineato l’importanza della prova documentale nella dimostrazione della legittimità delle cessioni di credito, comportando così il rigetto delle pretese della parte convenuta …”
Il Tribunale “… accoglie l’opposizione proposta da parte attrice e dichiara la nullità del contratto …”