Nell’elaborato si legge che “… la parte appellata contestava la legittimità della cessione del credito, per mancanza di prova della titolarità da parte dei cessionari, sia l’importo del saldo debitore sui conti correnti per via di addebiti non documentati …”
Si richiama l’espressione della giurisprudenza a riguardo dei contratti bancari “… il requisito della forma scritta previsto dall’art.117, deve essere inteso in senso funzionale, pertanto il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente …”
La nuova CTU “… a seguito di ricalcoli ordinati dal quesito, è stato quantificato un saldo negativo a debito del correntista ma con esposizione ridotta verso la banca …”
Il Tribunale “… revoca il decreto ingiuntivo opposto …”