Quanto alla legittimazione del cessionario, il Giudice afferma che “…è innegabile che le modalità di comunicazione delle cessioni (…) non consentono, di regola, l’individuazione dei crediti in concreto ceduti. Tuttavia una tale modalità risulta conforme alla norma di legge (art.58 TUB) e, tenuto conto del numero ingente dei crediti ceduti e -soprattutto- della qualità del cedente e del cessionario (…), non appare lesiva dell’interesse del debitore. D’altra parte, gli opponenti non hanno prospettato di avere ricevuto, in relazione al credito che qui occupa, intimazioni di pagamento da parte di altri soggetti nè tanto meno di avere corrisposto alcunchè ad altri presunti creditori…”
In relazione al regime dell’interesse nell’ammortamento alla francese, rileva che “…una volta accertato dal ctu che il TAEG applicato dalla Banca è conforme a quanto dichiarato non si vede come la mancata precisazione delle modalità di applicazione dell’interesse (semplice o composto) possa avere creato una situazione di incertezza nei mutuatari, i quali, conoscendo il TAEG, le spese da sostenere e il piano di ammortamento erano pienamente in grado di valutare gli oneri del mutuo, anche per un confronto con proposte provenienti da altri istituti…”
Per questi motivi, il Giudice ritiene le opposizioni infondate.
Tribunale di Vicenza, 9 ottobre 2023, n. 1847 (Giudice Dott. S. Colbacchini).