Il giudice enuncia che “…l’istanza di sopsensione meriti accoglimento poiché [la parte opposta] difetta della necessaria legittimazione a svolgere attività di riscossione crediti non essendo iscritta all’albo ex art. 106 TUB…”
Ritiene che “…a tale carenza non possa supplire l’autorizzazione amministrativa ex art. 115 TULPS di cui risulta munita [la parte opposta], essendo l’ambito di operatività di tale provvedimento normativamente circoscritto (…) alle sole “attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi”…”
Inoltre si rileva che “…la comunicazione di Banca d’Italia d.d. 11.09.2021 – da cui parte opposta ricava l’assunto secondo cui i servicers non debbano essere iscritti all’albo ex art. 106 TUB – non abbia efficacia normativa poiché non contiene disposizioni precettive, ma costituisce un mero atto di soft law…”
Il giudice accolgie pertanto l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo.