Piano di ammortamento alla francese e indeterminatezza sono gli argomenti della recente sentenza del Tribunale di Prato dove si legge che “…Rileva, in effetti, per la mancata specificazione del regime finanziario applicato nel regolamento contrattuale, l’assenza delle modalità di calcolo e di imputazione degli interessi, unitamente all’assenza del piano di ammortamento, la violazione dell’art. 1283 c.c. e dell’art. 120 TUB, l’incongruenza e difformità dell’importo delle rate con il prezzo ex art. 1284 c.c.. In tale prospettiva, l’omessa indicazione in contratto di condizioni sostanziali quali il regime finanziario adottato, comportano l’applicazione dei tassi sostitutivi in regime di capitalizzazione semplice, con gli interessi calcolati sulle quote capitali in scadenza, dovendosi concludere per la presenza di un meccanismo occulto di capitalizzazione in contrasto con quanto complessivamente concordato e che, di fatto, la parte mutuataria non era in grado di ricostruire adeguatamente la corretta rideterminazione degli interessi nel corso del rapporto, sempre suscettibile di modifiche automatiche al variare del riferimento Euribor.”