nel testo si legge che “... Il consulente ha ribadito che certamente il criterio non era esplicitato in contratto e, quanto alla possibilità per il mutuatario di poterne apprezzare la portata attraverso gli altri elementi indicati in contratto (capitale erogato, rata, periodo di ammortamento, tasso di interesse) , Afferma che il fatto che, ancorché non esplicitato, sarebbe stato altrimenti desumibile in via indiretta attraverso i dati numerici contenuti nel piano di ammortamento, peraltro, sull’astratto presupposto del possesso (da parte dei mutuatari) di conoscenze e competenze di rilievo in materia di matematica finanziaria È un motivo sufficiente per affermare che il regime non era chiaramente individuabile in contratto… Permane, pertanto, a parere della corte la condizione di incertezza che giustifica l’applicazione del tasso sostituivo ex Art 117 TUB…”