Illegittimità decreti trimestrali BI e inserimento oneri assicurativi nel TEG – Cass. Civ. Sez. VI 26/112021 n. 37058
La Cassazione dà ragione al primo grado che definiva illegittimi i decreti trimestrali di Banca d’Italia. Secondo la suprema corte “… È erronea l’affermazione… Secondo cui sarebbe elemento imprescindibile ai fini di accertare l’uso varietà del tasso applicato l’omogeneità dei termini di comparazione… comparare il teg del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il tegm così come in detti decreti rilevato, onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraia, che dovrà offrire uno spazio di operatività all’interesse moratoria e sicuramente applicato… Tale ragionamento deve svolgersi anche con riferimento alla mancata rilevazione dei costi assicurativi ai fini del calcolo del TEGM…”.
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