Nel testo si legge che “… Il motivo così articolato è in primo luogo in ammissibile perché non coglie appieno la ratio decidendi della motivazione impugnata che, in ordine alla validità della clausola contrattuale regola la commissione di massimo scoperto, ha evidenziato che la stessa, per essere valida e non affetta da nullità per indeterminatezza dell’oggetto, non solo deve essere pattuita ed indicata nel contratto ma deve anche esplicitare i criteri e le modalità di calcolo della stessa…”