Illegittima segnalazione in centrale rischi – Tribunale di Torino del 2/5/2022
secondo la giurisprudenza della Suprema Corte “la segnalazione di una posizione “in sofferenza” presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto e le direttive del CICR, richiede una valutazione, da parte dell’intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d’insolvenza” (Cass. 9.7.2014 n. 15609)…
nel caso di specie, ben prima dell’avvenuta revoca degli affidamenti avvenuta il 27.10.2021 (doc. 15) per una esposizione di € 45.560,37, la parte ricorrente aveva invitato la banca ad addivenire ad una rettificazione del conto che tenesse contodelle invalidità derivanti dall’illegittima applicazione di anatocismo e commissioni non previste.
Nel caso di specie il contratto in esame risulta essere stato stipulato nel 1998 per cui dovrebbe essere eliminata la capitalizzazione fino a nuovo contratto che preveda la capitalizzazione secondo le disposizioni della delibera CICR mentre nel contratto di apertura di credito del 2010 a fronte della previsione della capitalizzazione trimestrale non vi è alcuna indicazione dei tassi creditori.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra deve, pertanto, ritenersi fondata la domanda proposta e deve essere ordinato alla convenuta di procurare la cancellazione della segnalazione della ricorrente a sofferenza presso la centrale rischi….”