Stabilendo un accordo di mutuo o finanziamento con una banca, o più in generale nel momento stesso in cui apriamo un conto presso un ente finanziario, inizia un rapporto non sempre limpido e privo di problematiche.
Esistono infatti tutta una serie di anomalie che possono verificarsi sul conto corrente dal momento stesso in cui esso “prende vita”, anomalie delle quali il correntista è tenuto a restare aggiornato, magari avvalendosi di un esperto in grado di individuarle con precisione e velocità,
Il controllo del conto corrente è un’operazione autonomia che ogni contribuente dovrebbe svolgere con costanza, ma la verifica dei conti correnti bancari è una attività appannaggio quasi esclusivo degli esperti e analisti, se si desidera ottenere un report affidabile.
Andando più nello specifico rispetto alle problematiche legate ai conti correnti, ecco cosa verificare sul contratto stipulato all’atto dell’apertura del conto:
Inoltre i conti correnti devono essere distinti in base al periodo di apertura:
Contratti stipulati prima del 1992: se le condizioni economiche non vengono pattuite, si fa rinvio all’uso piazza e vi è disparità di capitalizzazione per l’addebito degli interessi, che è annuale per i creditori e trimestrale per i debitori.
Conseguenze: ricalcolo degli interessi al tasso legale e senza capitalizzazione.
Contratti stipulati tra il 1992 ed il 2000: per questi contratti le condizioni economiche del contratto sono pattuite ma è ancora prevista una disparità di capitalizzazione.
Conseguenze: in assenza di espressa sottoscrizione della pari periodicità di capitalizzazione e di esplicita approvazione per iscritto della clausola anatocistica, gli interessi anatocistici corrisposti dal cliente all’istituto di credito per tutta la durata del rapporto devono essere stornati.
A seguito dell’intervento della Corte Costituzionale n. 425/2000, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 25, comma 3, del D.Lgs. 4 agosto ’99 n. 342, è venuto meno il presupposto legittimante l’art. 7 della Delibera CICR 9/2/00, finalizzato a disciplinare i rapporti in essere al momento dell’entrata in vigore della Delibera stessa Sentenza della Cass. Civ. Sez. 1 n. 9140 del 19.05.2020 stabilisce che è necessaria una nuova pattuizione perché la volontà delle parti deve essere espressa attraverso un contratto valido
Non sarà possibile individuare usura perché i tassi soglia sono entrati in vigore il 2° trimestre del 1997.
Contratto stipulati post 2000
Esso presenta la pari periodicità di capitalizzazione e occorre verificare se i tassi/cms pattuiti sono usurari.
Essendo il conto corrente un contratto a durata indeterminata, la Banca ha la facoltà di variare le condizioni economiche anche durante la vita del conto, compresi i tassi di interesse.
Occorre pertanto verificare, dopo aver verificato le pattuizioni contrattuali, cosa effettivamente viene addebitato durante i trimestri, tra interessi e competenze, per fare il confronto con il tasso soglia.
La Sentenza della Cass. Sez. Unite n. 16303 del 20/06/2018 ha affermato che fino al 2009 compreso per il calcolo del TEG trimestrale occorre utilizzare la formula del margine e della CMS soglia (meccanismo della “CMS soglia” indicato nella circolare 2/12/05 della Banca d’Italia).
Per cui occorre innanzitutto calcolare il TEG (TEG e non TAEG perché le formule della Bankitalia non considerano gli effetti di capitalizzazione e quindi non annualizzano il tasso) sulla base delle formule presenti nelle istruzioni della Banca d’Italia tempo per tempo vigenti, in cui tra gli oneri non c’è ricomprendono CMS ad esempio.
Se vi è il superamento del tasso soglia il procedimento si interrompe e viene dichiarata usura. In caso non vi sia il superamento si passa al secondo passaggio ossia il confronto tra la cms applicata e quella soglia (cms media rilevata trimestralmente * 1,50).
Se non vi è il superamento non vi è usura in caso ci sia invece, passaggio 3, per dichiarare usura occorre che il margine della CMS (dato dalla differenza tra la cms applicata – la cms soglia) sia maggiore rispetto al margine degli interessi (pari alla differenza tra gli interessi soglia, cioè l’importo degli interessi che la Banca avrebbe potuto richiedere in quel trimestre e gli interessi applicati).
Talvolta è importante poter distinguere se un versamento effettuato da un correntista o neo-correntista abbia funzione solutoria o ripristinatoria.
Sull’argomento si è espressa anche la Cassazione Sezione Unite del 02.12.2010 n. 24418: distinzione tra versamenti solutori e ripristinatori.
La natura della rimessa va valutata sulla base del saldo rettificato.
Operatività della sentenza della Cass. Civ. Sez. 1 del 19.05.2020 n. 9141: “Per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell’ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all’esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall’istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest’ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento”
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