Frode finanziaria e dies a quo – Tribunale di Milano del 21/6/22

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Frode finanziaria e dies a quo – Tribunale di Milano del 21/6/22

Frode finanziaria e dies a quo – Tribunale di Milano del 21/6/22

 

Interessante sentenza relativa alla prescrizione di una frode finanziaria. Il consulente infatti non aveva mai investito gli importi conferiti dal cliente. Quest’ultimo richiedeva quindi che venisse riconosciuta la solidarietà della banca al ristoro.

Assume parte convenuta l’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato dalla condotta asseritamente illecita posta in essere nel 2003 e pertanto quasi quindici anni prima della prima contestazione formulata dal procuratore di parte attrice e 17 anni prima della notifica dell’atto di citazione ( luglio 2020). 

Assume la convenuta che il preteso diritto  sarebbe prescritto

L’ eccezione è infondata e va respinta atteso che in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, il dies a quo dal quale la prescrizione inizia a decorrere va individuato nel momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto o avrebbe dovuto avere. Nel caso di specie risulta che il danno perpetuato in capo all’attore è stato dal medesimo conoscibile solo con il provvedimento disciplinare emesso dalla Consob in data 21 giugno 2017 che disponeva la radiazione del xxxxx dall’albo dei promotori finanziari (doc 1 attore). L’attore allega inoltre di essere effettivamente venuto a conoscenza di quanto accaduto solo con la pubblicazione, pochi mesi più tardi il 7 settembre 2017, della vicenda sul quotidiano locale (doc 2 attore) e tali allegazioni non risultano contestate.

Infine per completezza si evidenzia come l’art. 31 comma 3 Tuf prevede la responsabilità solidale della Banca per i danni arrecati a terzi nello svolgimento delle attività dei propri promotori finanziari, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
Si tratta in sostanza di una responsabilità di natura oggettiva, che conduce all’allocazione del danno per il solo effetto della riconducibilità dello stesso alle mansioni affidate al preposto secondo il criterio del “nesso di occasionalità necessaria”. Secondo la giurisprudenza, invero, affinché sussista la responsabilità della banca è necessario che ricorrano i seguenti presupposti: il rapporto di presupposizione, ossia un rapporto che implichi un potere di direzione e vigilanza del preponente sul preposto; il fatto illecito commesso dal preposto; il nesso di occasionalità necessaria tra incombenze affidate e danno arrecato. 

La banca era pertanto certamente gravata da obblighi di vigilanza e deve dunque ritenersi responsabile per i danni cagionati dal proprio promotore nello svolgimento delle attività affidategli….

 

San donà su consulenti finanziari

Dott. Giuseppe Cappuccio
Dott. Giuseppe Cappuccio
Commercialista specializzato in contenzioso bancario e iscritto all'Ordine di Roma a partire dal 2012. Collaboro con importanti istituti di credito e studi legali, con il Tribunale civile e penale di Roma, numerosi privati e aziende.