Fido di fatto – Cassazione civile sezione VI n. 10.776 anno 2022
Nell’ elaborato si legge che “…che il giudice di appello ha condiviso l’impostazione del giudice di primo grado (che ha a sua volta fatto proprio le conclusioni della consulenza tecnica contabile), secondo cui il limite dell’affidamento di fatto concesso dall’istituto bancario alla società appellante non era superiore alla fascia di 50 – 70 milioni di lire, confutando la tesi di quest’ultima secondo cui il limite del fido di fatto era, invece, costituito dal massimo scoperto di fatto emergente dagli estratti del conto corrente bancario; tale questione è rilevante atteso che la ricorrente, sul rilievo che i proprio versamenti sul conto corrente avrebbero avuto una funzione ripristinatoria, e non solutoria, in ragione dell’esistenza di un affidamento di ben più rilevante importo rispetto a quanto accertato dai giudici di merito, deduce che, a fronte dell’eccezione di prescrizione decennale sollevata dalla banca del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente versate, il termine di prescrizione decorrerebbe dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto e non dai singoli versamenti, ritenuti dalla Corte d’appello solutori, in conformità alle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio…
L’inerzia della banca di fronte ai ripetuti sconfinamenti non può essere intesa come implicita autorizzazione all’innalzamento del limite dell’apertura di credito, costituendo piuttosto un atteggiamento di mera tolleranza, in attesa del corretto adempimento da parte del correntista
dell’obbligo di rientrare dall’esposizione non autorizzata (vedi Cass. n. 29317/2020)…”.