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Fideiussione omnibus: nullità

nullità fideiussione omnibus

Nell’ambito dei rapporti finanziari l’utilizzo di strumenti atti alla tutela e all’erogazione di crediti nei confronti dei correntisti sono numerosi. Nel momento stesso in cui si ravvisa l’esigenza di richiedere alla banca una somma in formula di prestito o similari, incorrono diverse opzioni disponibili che consentano di portare a termine con soddisfazione l’operazione e che allo stesso tempo tutelino la banca da possibili criticità legate al capitale di sua proprietà investito.

A tale scopo sovente si fa appello al sistema di fideiussioni, forme di garanzia del prestito nelle quali interviene un terzo interlocutore che in qualche modo funge da “garante” rispetto al debito esistente a carico del debitore.

Ciò avviene nella routine finanziaria dei rapporti fra banca e correntisti e viene appunto definita fideiussione ordinaria. Tuttavia esistono tipologie diverse di sistemi di garanzia del credito, come per esempio la fideiussione omnibus.

Cos’è la fideiussione omnibus

come si effettua fideiussione omnibusA differenza della fideiussione ordinaria, che prevede una garanzia basata su un capitale ben definito (che costituisce appunto la somma ceduta in prestito al debitore), la fideiussione omnibus è una forma di garanzia che la banca fornisce al debitore per un credito molto più esteso, il quale non ha termini di durata o di ammontare e non è quindi vincolato a una somma precisa e circoscritta.

Si fonda sostanzialmente con il concetto di apertura di linea di credito con in più una forma di garanzia a carico del fideiussore, che dunque ne sarà responsabile in caso di mancata solvibilità del titolare del debito. La fideiussione omnibus ha validità pressoché illimitata per quanto anche su questo aspetto, come vedremo più avanti, è opportuno fare dovute specifiche.

Per il momento è sufficiente comprendere che tale garanzia insiste su ogni debito assunto nel tempo della stipula o nel futuro dal debitore, con qualsivoglia sistema di operazione bancaria prevista dall’Istituto.

Fattori di nullità della fideiussione omnibus

Come ampiamente espresso dalle numerose sentenze di questi anni e dagli interventi del legislatore, appare chiaro che anche una formula estesa come la omnibus non possa essere completamente priva di vincoli formali o temporali. In altre parole la garanzia prestata sotto forma di fideiussione omnibus non può essere illimitata nella sua interezza ma, pur non essendo vincolata a una somma definita, deve essere circoscritta a un massimale oltre il quale il fideiussore non deve rispondere. In alternativa, anche qualora non fosse esplicitato il margine massimo, la fideiussione omnibus deve contenere nelle documentazioni descrittive elementi grazie ai quali se ne possa dedurre l’entità o, almeno, il limite massimo.

L’assenza di riferimenti di questo genere favorisce una delibera di nullità da parte delle autorità legislative.

Sotto il profilo temporale, come detto, non esiste termine di tempo stabilito in fase di stipula per la chiusura di una fideiussione omnibus. Resta inteso che fattori che ne determinano la nullità sanciscono, o possono sancire, l’interruzione di questo genere di garanzia.

Come può liberarsi il fideiussore

funzionamento fideiussione omnibusGli obblighi del fideiussore, all’interno di una formula omnibus, sono chiari e coprono il credito erogato dalla banca al debitore in tutte le formule previste dalla legge. Tuttavia, come accennato nel paragrafo precedente, una cattiva condotta dell’istituto finanziario può liberare anticipatamente il fideiussore dai suoi obblighi.

Basti pensare allo schema ABI, adottato dalle banche nelle formulazioni delle garanzie, le cui clausole sono state spesso oggetto di revisione e dichiarazione di nullità da parte del legislatore.

Al netto dello schema e dei suoi vincoli, infatti, resta per esempio inteso che il debitore del capitale debba essere il primario interlocutore della banca e ad egli la banca dovrà in prima istanza rispondere del debito. L’Istituto ha dunque l’obbligo di verificare con accuratezza la solvibilità del debitore prima di rivolgersi al fideiussore. Non solo, quest’ultimo ha possibilità di rivalsa e liberazione anche nel caso in cui emergesse oltre ogni ragionevole dubbio che la banca abbia concesso crediti al debitore pur essendo a conoscenza di eventuali problematiche economiche che, verosimilmente, in tempi non sospetti avrebbero lasciato presupporre future difficoltà nel rientrare dall’esposizione.

In tal senso è dunque opportuno verificare la propria posizione, se si è fideiussori di una formula omnibus, al fine di non incorrere in annose problematiche finanziarie e legali. Per fare questo è fondamentale affidarsi a uno studio professionale di analisi dei conti correnti e delle formule di credito ad essi correlate, come il nostro studio di Roma, in grado di identificare con certezza gli elementi di criticità del rapporto utili alla dichiarazione di nullità.

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Dott. Giuseppe Cappuccio
Dott. Giuseppe Cappuccio
Commercialista specializzato in contenzioso bancario e iscritto all'Ordine di Roma a partire dal 2012. Collaboro con importanti istituti di credito e studi legali, con il Tribunale civile e penale di Roma, numerosi privati e aziende.