Innanzitutto, il Giudice dell’Esecuzione rileva che “…solo gli intermediari finanziari iscritti ex art. 106 T.U.B. possano svolgere (quale “servicer”) i servizi di riscossione dei crediti di cui sono titolari le società veicolo…”
Tuttavia, è consentito al servicer di “…avvalersi di ulteriori soggetti (“sub servicer”) ancorché non iscritti all’albo “per lo svolgimento delle attività di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento di cui all’art. 2, comma 3, lett. c) della legge n. 130/1999…”
Nel caso in esame, il presunto “servicer” è una “…società non iscritta all’albo ex art. 106 TUB, [che] risulta invece esercitare attività riservata a soggetti sottoposti alla vigilanza informativa della Banca d’Italia…”
Infine, ritiene che “…a presidio dell’accertamento e della repressione di eventuali condotte vietate, questo Giudice si faccia carico della segnalazione alla Autorità di vigilanza e alla Procura della Repubblica in sede del possibile esercizio abusivo di attività finanziaria riservata da parte del servicer (…) e/o delle persone fisiche ad esso preposte…”
Tribunale di Modena, Sezione Terza Civile, Ufficio Esecuzioni Immobiliari, 26 marzo 2024.