Nell’elaborato si legge che “… propose innanzi al Tribunale di Milano opposizione al precetto, denunciando l’erroneo calcolo degli interessi di mora dal momento in cui era stata proposta la domanda giudiziale …”
Secondo un indirizzo emerso in questa Corte “… in presenza di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi che ha comminato, si devono ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all’art. 1284, comma 1 …”
Secondo un altro indirizzo non emerso “… la formula dei commi 4 e 5 dell’art. 1284 è chiara nel predeterminare la misura degli interessi legali, nel caso in cui il credito venga riconosciuto da una sentenza a seguito di un giudizio anche arbitrale …”
L’art. 1284, comma 4 “…non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi, ma rinvia ad una fattispecie …”
“… se il titolo esecutivo è silente, il creditore non può conseguire in sede di esecuzione forzata il pagamento degli interessi maggiorati, stante il divieto per il giudice dell’esecuzione di integrare il titolo, ma deve affidarsi al rimedio impugnatorio …”
La Corte si pronuncia “… ove il giudice disponga il pagamento degli interessi legali senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1 se manca il titolo esecutivo giudiziale …”