In questo approfondimento parleremo di eccezione di prescrizione, cercando di comprendere nel dettaglio significato del termine ed applicabilità.
Nell’ambito legale sula stragrande maggioranza dei diritti esercitabili esiste una “scadenza invisibile” legata ai termini in cui, appunto, quel diritto può essere esercitato.
Questo significa che entro una certa data di massima è possibile appunto ricorrere alle sedi competenti affinché possa essere riconosciuto un diritto che, per qualsiasi motivo, è stato negato o riconosciuto solo parzialmente.
Quanto precede non costituisce tuttavia una norma universale, quanto piuttosto un orientamento di massima al quale si allineano la maggior parte dei contesti di questo genere.
Questo, salvo specifiche eccezioni che prevedono orientamenti diversi basati sul nostro ordinamento giuridico.
In questi casi, che fanno capo alla cosiddetta eccezione di prescrizione, il titolare di un diritto può avere tempi o modalità diverse per esercitare quanto gli spetta per via di specifiche linee guida di seguito spiegate.
Tale estensione delle tempistiche di fatto annulla il principio secondo il quale, da un punto di vista legale, un titolare che non esercita o rivendica il diritto, di fatto, non ha interessi a farlo e dunque genera prescrizione per l’oggetto della discussione.
L’eccezione di prescrizione riguarda ambiti specifici come:
Vediamo meglio nel dettaglio.
Applicare l’eccezione di prescrizione prevede step ben precisi: il primo passo è infatti analizzare i termini previsti dalla legge e basarsi su di essi in funzione della tipologia di diritto di cui parliamo.
Vent’anni è la tempistica di prescrizione per diritti reali su cosa altrui.
Cinque anni è invece la tempistica legata a diritti derivanti da fatti illeciti (qui parliamo di fatto di “prescrizione breve”).
Stessa tempistica anche per:
Un quinquennio è stabilito anche per diritti derivanti da rapporti sociali.
Due anni è il termine prescrizione, per esempio, per diritti legati a risarcimento danno causato da circolazione di natanti, ma anche i diritti che insistono nel rapporto tra assicurato e assicuratore e nei contratti a tale rapporto correlati.
Fanno eccezione, in questo ambito, i diritti legati al premio dovuto dall’assicuratore.
È importante specificare che tali tempistiche di prescrizione vadano osservate e rilevate dalla parte “offesa” che in qualche modo rivendica il diritto, e che l’eccezione di prescrizione è uno strumento giuridico.
Di questo strumento può avvalersi la parte, però essa non viene riconosciuta e rilevata in automatico dal giudice.
In tal senso, vige l’orientamento di cui sopra, sulla base del quale l’interessato che non esercita o rivendica un diritto entro i termini stabiliti non ha evidentemente interesse a farlo.
Ciò vale anche per le richieste di eccezione di prescrizione rispetto ai casi sopra elencati e a tutti i contesti similari.
Se tuttavia il titolare di un diritto non esercita opposizioni, hanno titolo a farlo eventuali creditori dello stesso, se esistenti, nonché ulteriori attori che possano in qualche modo avere interesse relativamente alla prescrizione in oggetto e alla sua eventuale eccezione
Non esiste una procedura eccessivamente articolata per poter formulare una richiesta di eccezione di prescrizione.
Quel che è importante è che:
Può inoltre essere sempre utile corroborare la richiesta con documentazioni e prove a suffragio e supporto dell’eccezione.
Resta inteso che tale opposizione alle tempistiche di prescrizione vada mossa nei tempi previsti dalla legge, al fine di incorrere in un riconoscimento da parte dell’ente giuridico.
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