Il giudice europeo afferma che “…L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che: un consumatore (…) può esigere dal creditore una copia di tale contratto nonché tutte le informazioni relative al rimborso del credito che non figurano nel contratto stesso, ma che sono necessarie al fine, da un lato, di verificare il calcolo dell’importo dovuto dal creditore a titolo della riduzione del costo totale del credito risultante dal suo rimborso anticipato, e, dall’altro, di consentire a tale consumatore di esercitare un’eventuale azione di recupero di tale importo…”
Corte di Giustizia UE, 12 ottobre 2023, Decima Sezione (C-326/22, Rel. Csehi)