Il giudice rileva che, quanto alla presunta erronea o difforme indicazione del tasso leasing,”…le istruzioni della Banca d’Italia sull’obbligatoria specificazione del dato nel testo del contratto non precisano se debba aversi riguardo al tasso nominale annuo o al tasso annuo composto/effettivo (diverso e superiore, quando, come usualmente avviene, i pagamenti avvengano a cadenze mensili o comunque infrannuali, con parziale anticipazione dunque del versamento rispetto alla scadenza annuale)…”
Inoltre sostiene che “…quand’anche fosse indicato e in effetti applicato un tasso leasing diverso da quello contrattuale, non ne discenderebbe nullità parziale del contratto ai sensi dell’art. 117 TUB…”. In quest’ottica “…La difformità potrebbe invece, se del caso e purché significativa, costituire causa di responsabilità civile per inadempimento dell’obbligazione di trasparenza, ove l’utilizzatore alleghi e provi, ad esempio, che qualora il tasso leasing fosse stato correttamente rappresentato egli non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato altrove a più favorevoli condizioni…”
Infine afferma che “…nessuna norma di legge o regolamentare dettata in materia di leasing prevede che il locatore debba consegnare un separato piano finanziario contenente precisazione del tipo di ammortamento applicato e distinta indicazione di una quota capitale e di una quota interessi…”
Il giudice rigetta pertanto le pretese attoree.
Tribunale di Brescia, Sezione Seconda Civile, 23 settembre 2023