Nell’ elaborato si legge che “…La odierna opposta ha, poi, depositato in atti i codici identificativi delle posizioni cedute da banca nonché una scheda interna, denominata “check list di cessione” (prodotta sotto la denominazione di Stralcio Portafoglio da cui risulta il codice identificativo del rapporto in sofferenza della garantito dalla fideiussione del
Ma, a ben vedere, a parte la G.U., ed in assenza del contratto di cessione, i rimanenti sono documenti solo interni al creditore cedente, senza alcuna certezza di una preventiva comunicazione al debitore ceduto ed al suo fideiussore del codice identificativo del loro rapporto che potesse consentire, poi, la verifica (se del caso sul citato sito internet) della corrispondenza di quel codice identificativo con quelli riferiti ai rapporti ceduti. Dunque, che effettivamente quel codice identifichi il rapporto tra Banca e la
discende unicamente dalla citata cartula, priva di qualsiasi autenticità e che – almeno allo stato – non v’è prova sia mai stata comunicata alla debitrice principale ed ai suoi fideiussori. In definitiva, con tali modalità ben poco probanti potrebbe essere assegnato qualsiasi codice a qualunque debitore di Banca per giustificare la legittimazione della cessionaria ad agire nei suoi confronti…”.