Nel testo si legge che “… In merito alla valenza dell’avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale, si osserva che, nel caso di specie, l’avviso relativo all’acquisto dei crediti in blocco da parte della società opposta non risulta includere, con sufficiente certezza, il credito derivante dal contratto di mutuo stipulato dagli odierni opponenti.l’avviso infatti fa riferimento esclusivamente ai crediti derivanti da mutui fondiari residenziali erogati ai sensi di contratti di mutuo stipulati… Con i propri clienti, e non anche i crediti derivanti da contratti di mutuo successivamente acquistati da omissis. Significativo è, al riguardo, il confronto con l’avviso in Gazzetta Ufficiale relativo ad una precedente cessione… Nel quale si faceva espressamente riferimento sia ai crediti derivanti da contratti di mutuo stipulati con i propri clienti, sia a quelli derivanti da contratti di mutuo stipulati nel corso della propria attività e successivamente acquistati… Conseguentemente l’istanza di sospensione va accolta, con condanna al pagamento delle spese di lite…”