Innanzitutto, il Giudice rileva che “…Laddove la posta negativa ripianata dal mutuo fosse stata esistente, l’operazione non si sarebbe prestata a censure: ripianata l’esposizione negativa del conto corrente tramite il consolidamento di quella posta in un credito ipotecario del mutuante, il correntista mutuatario, opera tramite il conto corrente nei limiti della giacenza reintegrata e contando sulla disponibilità accordata con il nuovo affidamento…”
Tuttavia, rileva che in una precedente decisione dello stesso tribunale (prova atipica) “…emerge invece che il saldo contabile negativo del conto era formato a seguito dell’addebito di interessi non dovuti, perché non pattuiti ovvero illeciti. Il mutuo azionato con il precetto opposto, pertanto, aveva “pagato” un debito inesistente (…) e l’operazione negoziale consistente nell’imputare al passivo registrato nel conto, comprensivo però delle competenze illegittime, quindi, risulta priva di causa…”
Tribunale di Perugia, Sezione Terza Civile, 2 febbraio 2024.