Il Giudice ricorda innanzitutto che “…il Giudice dell’esecuzione deve, durante tutto il tempo occorrente per la definizione della procedura esecutiva, verificare la presenza del titolo esecutivo senza il quale la stessa deve dirsi illegittima e priva di fondamento…”
Ritiene che “…il contratto di apertura di credito in conto corrente, ex art. 1842 c.c., con garanzia ipotecaria non possa qualificarsi alla stregua di titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c…”.
Infatti, “…il requisito della certezza – e quindi il valore di titolo esecutivo – è stato motivatamente escluso nel caso di un’apertura di credito (semplice o in conto corrente), poiché il contratto non documenta l’esistenza attuale, né (soprattutto) certa di un credito della banca, ma la semplice messa a disposizione del cliente del fido e l’obbligo di restituire dipende dall’effettivo e successivo utilizzo della provvista (nell’apertura semplice), seguito dalla revoca dell’affidamento (nell’apertura in conto corrente)…”
Il Giudice dell’Esecuzione dichiara pertanto l’estinzione della procedura esecutiva.
Tribunale di Massa, Ufficio Esecuzioni Immobiliari, 29 giugno 2023 (Giudice Dott.ssa E. Pinna)