Innanzitutto, Il Giudice rileva che “…con la sentenza n. 8806/2017 la Suprema Corte ha chiarito che, “ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, (…) essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo”…”
Di conseguenza, secondo il Giudice,”…nessun rilievo può essere attribuito al fatto che le istruzioni della Banca d’Italia, vigenti al momento della sottoscrizione del finanziamento, escludessero i costi assicurativi dal calcolo del Tegm, atteso che il giudice, nell’esercizio della sua attività ermeneutica, non è vincolato al contenuto della normazione secondaria (…). Se ne deriva che le istruzioni della Banca d’Italia non possono togliere rilevanza usuraia a costi collegati alla concessione del credito, non potendo derogare a quanto previsto dalla legge e, in particolare, al principio di onnicomprensività di cui all’art. 644 c. 4 Cp, il quale deve prevalere rispetto al principio di omogeneità delle grandezze da porre a confronto…”
Per questi motivi, ne risulta che “…il contratto di finanziamento di cui è causa deve ritenersi usuraio, non essendo contestato il fatto che, con l’inclusione del costo della polizza (da ritenersi collegata al finanziamento, in quanto contemporanea al prestito, avente la medesima durata, ponderata sulla somma complessiva mutuata -circostanze documentali e pacifiche in causa- ed obbligatoria ai sensi dell’art. 54 Dpr 180/1950), il Teg sia pari al 15,94% (cfr. doc. 13 fasc. att.), a fronte di un tasso soglia nel trimestre di riferimento pari al 15,24% (cfr. doc. 14 fasc. att.)…”
Tribunale di Torino, Sezione Prima Civile, 13 dicembre 2023 (Giudice Dott.ssa R. Olivero).