Il Giudice afferma che “…al fine di determinare il tasso effettivo praticato occorre aver riguardo non al tasso nominale ma a quello effettivo, al lordo cioè della capitalizzazione trimestrale; il TAE, quindi, non assume rilievo puramente informativo come sostenuto dalla difesa della banca, secondo la quale tanto si evincerebbe dall’art. 6 (Trasparenza contrattuale) della Delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, il quale recita che “Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione…”
“…Per il periodo pregresso, e quindi per il contratto del 2005 in esame, proprio perché non c’era alcun distinguo in materia, la banca nel fissare le condizioni doveva sapere che allora il tasso soglia valeva sia per le operazioni intra fido sia per quelle extra fido; quindi anche per gli scoperti avrebbe dovuto tenersi sotto il tasso soglia…”
Il Giudice rileva che “…ricorre usura genetica anche quando, come nel caso del contratto del 2005, si rinvia implicitamente al tasso fissato in precedente fonte negoziale, posto che si finisce pur sempre con il farlo rientrare nel nuovo regolamento contrattuale voluto…”
Tribunale di Taranto, Sezione Prima Civile, 27 ottobre 2023, n. 2559 (Giudice Dott. C. Casarano).