La Corte di cassazione, con la presente sentenza, doveva determinare se “…ai fini della verifica del rispetto del cd. tasso soglia, il TAEG dei contratti di mutuo posti a fondamento della domanda dev’essere determinato imputando il costo delle polizze assicurative, ad essi collegate, integralmente sostenuto al momento della loro conclusione per ciascuno degli anni di durata dei rapporti contrattuali (…) ovvero, al contrario, tenendo conto dell’intero importo pagato a titolo di premi al momento della stipula dei contratti di mutuo…”
La Suprema corte, richiamando anche le sentenze Lexitor e Unicredit Bank Austria della CGUE, ritiene che il costo della polizza assicurativa sia “…un costo che, per sua natura, essendo funzionale ad assicurare la copertura assicurativa fino all’integrale restituzione del finanziamento, non può che essere computato (al pari degli interessi corrispettivi, che, pur pagati periodicamente, condividono con esso la natura complessivamente remunerativa, seppure indiretta, per la società finanziatrice) non già al momento del suo pagamento, sia pur integrale, come quello dell’erogazione del mutuo, ma, al contrario, in ragione dell’intera durata del rapporto così come programmata dalle parti contraenti al momento della stipulazione del contratto…”
Cassazione civile, 7 febbraio 2024, n. 3460, Pres. Ferro, Rel. Dongiacomo.