I Giudici milanesi osservano che “…con riferimento alla specifica questione della data d’assegnazione del contratto di risparmio edilizio, pedissequa erogazione del mutuo di assegnazione ed estinzione del mutuo immediato, la data di assegnazione è indicata nei contratti per cui è causa all’art. 5.3. In particolare, in ordine alla ritenuta indeterminatezza della durata del contratto (secondo motivo di appello), va osservato che la stessa risulta dipendente dalla data di assegnazione che, seppur non determinata, risulta essere univocamente determinabile, richiamando la formula di cui all’art. 5.3 in entrambi i contratti di risparmio edilizio in esame…”
Inoltre, evidenziano che “…la data di assegnazione è direttamente correlata alla quantità del risparmio accumulato, essendo riconosciuta al risparmiatore la facoltà di versare di più o anche di meno nel conto di risparmio, compatibilmente con le proprie esigenze e, conseguentemente, rinviare ovvero anticipare la data di assegnazione. Nelle Condizioni Generali per Contratti di Risparmio Edilizio è, in vero, riportata la formula per determinare la data di assegnazione all’art. 4, n. 2) lett. b. Ed inoltre, negli estratti conto inviati ai clienti, annualmente, è riportata la cifra di valutazione raggiunta, che consente al risparmiatore di verificare l’approssimarsi della data di assegnazione…”
I contratti per cui è causa non risultano pertanto caratterizzati da alcuna indeterminatezza secondo la corte.
Corte d’appello di Milano, 13 novembre 2023, n. 3192, Pres. Baccolini, Rel. Ferrari