Derivati operatore qualificato ( art. 31 reg. consob 11522/98) – Cassazione civile, sez. I, 06 Settembre 2021, n. 24046. Pres. Scaldaferri. Est. Amatore
Nel testo si legge che “… Nell’ipotesi di asserita discordanza tra il contenuto della dichiarazione e la situazione reale da tale dichiarazione rappresentata, l’intermediario già ottempera tramite la produzione in giudizio della dichiarazione autoreferenziale ex art. 31 Reg. Consob 11522/98, passando, dunque, alla società investitrice – a fronte di tale allegazione documentale fornita dall’intermediario – l’onere di provare circostanze specifiche dalle quali desumere la mancanza di detti requisiti e la conoscenza da parte dell’intermediario mobiliare delle circostanze medesime, o almeno la loro agevole conoscibilità in base ad elementi obiettivi di riscontro, già nella disponibilità dell’intermediario stesso o a lui risultanti dalla documentazione prodotta dal cliente….”